Distanze di navigazione e dotazioni di bordo

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Tabella delle dotazioni di sicurezza - Valida dal 21.10.2024

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo delle imbarcazioni e natanti da diporto in relazione alla distanza dalla costa o dalla riva.

dotazioni di bordo imbarcazioni e natanti in base alla distanza dalla costa Acque
interne
entro
300 m
entro
1 MN
entro
3 MN
entro
6 MN
entro
12 MN
entro
50 MN
Senza limiti
A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)
Zattera di salvataggio(a)
(per tutte le persone a bordo)
Zattera di salvataggio costiera(b)
(per tutte le persone a bordo)
Giubbotti di salvataggio(c) almeno categoria 150 N
(per tutte le persone a bordo)
Giubbotti di salvataggio(c) almeno categoria 100 N
(per tutte le persone a bordo)
Luce ad attivazione automatica(d)
(montata sui giubbotti di salvataggio)
Salvagente anulare(e) con cima 1 1 1 1 1 1
Boetta luminosa(d) per salvagente 1 1 1 1
Boetta fumogena(f) 1 2 2 2 2
Fuochi a mano a luce rossa(f) 2 2 2 2 3
Razzi a paracadute a luce rossa(f) 2 2 2 3
Bussola e tabelle di deviazione(g) per le imbarcazioni
Orologio
Barometro
Binocolo
Scandaglio elettronico o manuale fino a 20 metri
Tabella dei segnali visivi diurni e notturni (COLREG)
Carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione
Strumenti da carteggio
Cassetta di pronto soccorso(h)
Fanali regolamentari (COLREG)
Pallone nero di fonda (per le unità > 7 metri)
Fischio e campana (per le unità > 12 metri)
Strumento di radioposizionamento (GPS)
Apparato VHF(m)
EPIRB(m) (Emergency Position Indicating Radio Beacon) funzionante sulle frequenze 406 MHz e 121,5 MHz
Riflettore radar
Pompa o altro mezzo di esaurimento della sentina


B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità a vela
Imbragatura di sicurezza da ponte(l) con nastro di sicurezza (safety line ombelicale)(l) 1 2 2
Note:
  • dispositivi approvati in conformità al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, n. 219.
  • dispositivi approvati in conformità al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 02/03/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 85 dell'11/04/2009.
  • dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate o, in alternativa, dispositivi a marcatura SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle Norme IMO come emendate, come indicati dalla Circolare Serie Generale n. 80/2009 in data 17/11/2009 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
  • dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate.
  • dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate, ovvero approvati secondo il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 settembre 1999, n. 385.
  • dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate, ovvero approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 387.
  • dispositivi approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 388.
  • conforme alla tabella D allegata al decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988, n. 279, e successive modifiche.
  • dispositivi a approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 386.
  • dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate.
  • apparati conformi al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.

Prescrizioni generali ed equivalenze

  • Il giubbotto di salvataggio è sempre indossato in caso di navigazione notturna in solitario.
  • Indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge, i conduttori di tavole e derive a vela, kitesurf, moto d'acqua e unità similari, nonché le persone trasportate, indossano permanentemente un dispositivo individuale di galleggiamento con classe prestazionale minima categoria 50, marcato CE in accordo alle norme ISO come emendate.
  • La tabella di deviazione della bussola è aggiornata solo in caso di modifica degli apparati o di modifiche strutturali che producano differenziali magnetici.
  • Il fuoco a mano può essere sostituito con dispositivo a led se conforme alla normativa SOLAS MED in accordo alle norme IMO come emendate.
  • La bussola magnetica può essere sostituita con una bussola elettronica.
  • Le carte nautiche possono essere sostituite da cartografia elettronica conforme al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 193 del 19/08/2002.
  • L'E.P.I.R.B. può essere sostituito dal telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso all'I.M.R.C.C. e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque alla norma EN 60945.
  • La campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile.
  • L'imbragatura di sicurezza da ponte può essere integrata con il giubbotto di salvataggio oppure con altro dispositivo di protezione individuale certificato.
  • Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e i requisiti di ulteriori dispositivi considerati equivalenti a quelli prescritti.


Note:
  • Le unità che navigano oltre le 12 miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell'area di ricerca e soccorso nazionale (SAR), se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa (articolo 54, comma 1, del regolamento).
  • Le unità pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli Standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, sono esentate dall'obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile di cui all'allegato V, in caso di navigazione entro dodici miglia dalla costa, se munite del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio (articolo 54, comma 2-bis, del regolamento).
  • Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa può essere sostituito dal battello pneumatico di servizio munito di marcatura CE e conforme agli Standard UNI EN ISO 6185, purché trattasi di unità pronta all'uso e varabile a mano, munito di dispositivo di risalita a bordo e di kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio, in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio (articolo 54, comma 2, del regolamento).
  • Il giubbotto di salvataggio è identificato con il numero di iscrizione dell'unità (art. 53, comma 1-bis, del regolamento).
  • I battelli di servizio, comprese le moto d'acqua, rientranti nella categoria dei natanti quando sono utilizzati entro 1 miglio dalla costa o dall'unità, ovunque si trovi, non hanno obbligo di dotazioni di sicurezza, e dei messi di salvataggio, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuale (articolo 55 del regolamento).